FONTE: TTC - Travel Trade Caribbean
Posted by: Redazione TTC in Affari 10 giorni ago 0 252 Views
Cosa dice la nuova legge sugli investimenti esteri a Cuba?
Il ministro cubano del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri, Rodrigo Malmierca Díaz, ha presentato davanti al Parlamento i punti chiave della nuova legge in materia.
Malmierca ha detto che è necessario rafforzare gli aspetti positivi, avanzare nel recupero dello stato finanziario del paese, diversificare le sue relazioni economiche internazionali e ottenere la fiducia degli investitori in un clima di trasparenza, regole chiare e incentivi.
Il ministro ha spiegato che in corrispondenza con il sistema socialista cubano, il nuovo quadro normativo per gli investimenti esteri si distingue per:
• La conservazione della sovranità, delle risorse naturali, dell’ambiente e del patrimonio nazionale;
• La definizione di una politica nel settore nella quale si stabiliscano principi generali e settoriali per attirare gli investimenti esteri;
• L’approvazione caso per caso dei progetti;
• L’assunzione di forza lavoro mediante enti di reclutamento; e
• Il coinvolgimento dei tribunali nazionali nella risoluzione delle controversie legate allo sfruttamento delle risorse naturali; tra gli altri.
Malmierca ha detto che la politica approvata prevede 34 principi generali e 11 principi settoriali, tra i quali ha affermato che si ritiene opportuno includere i seguenti:
• Progettazione di investimenti esteri come fonte di sviluppo economico per il Paese a breve, medio e lungo termine. L’attrazione di capitali dovrebbe considerare come obiettivi l’accesso alle tecnologie avanzate, l’inserimento nel paese di nuovi metodi manageriali, la diversificazione e l’ampliamento dei mercati di esportazione, la sostituzione delle importazioni, l’accesso al finanziamento esterno, la creazione di nuovi posti di lavoro e assunzioni maggiori a partire da legami produttivi con l’economia nazionale.
• Promuovere gli investimenti esteri sulla base di un ampio e diversificato portafoglio di progetti. Centrare la promozione sulle tappe, i settori o le attività potenziali e favorire la diversificazione nella partecipazione di imprenditori di diversi paesi. Priorizzare la promozione delle Zone Speciali di Sviluppo iniziando i lavori dalla Zona Speciale di Sviluppo del Mariel.
• Incoraggiare lo sviluppo di progetti integrati che creano legami produttivi per la ricerca di un’efficienza collettiva.
• Orientare la maggior parte degli investimenti stranieri verso il settore delle esportazioni. Inoltre dirigerli ad eliminare le strozzature nella catena produttiva, promuovendo la modernizzazione, le infrastrutture e il modello di cambiamento tecnologico per l’economia, così come garantire la soddisfazione efficiente dei bisogni del paese, con l’obiettivo di sostituire le importazioni.
• Autorizzare la costituzione di società interamente estere per l’esecuzione degli investimenti che lo richiedono per complessità e importanza, soprattutto per lo sviluppo delle infrastrutture industriali.
• Contribuire al cambiamento della matrice energetica del paese attraverso l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’ uso di energia solare, eolica e idrica ; e delle biomasse, che comprendono canna da zucchero, foreste e marabù ; e altre fonti tra cui il biogas.
• Assicurarsi che la maggior quota partecipativa sia cubana in quelle associazioni che sono destinate all’estrazione di risorse naturali, ai servizi pubblici, allo sviluppo delle biotecnologie, al commercio all’ingrosso e al turismo.
• Nei rapporti economici con investitori stranieri non ci sarà una libera assunzione di forza lavoro, in modo che verrà mantenuta la figura dell’ente di reclutamento di lavoratori. Lo stipendio sarà calcolato sulla base del lavoro fornito, l’efficienza e il valore aggiunto che l’azienda produce. In questo senso, i concetti di tabelle salariali saranno rimossi e verrà stabilito un salario minimo. I lavoratori con contratto riceveranno un salario superiore al minimo indicato. Il pagamento dei servizi della forza lavoro sarà negoziato tra l’ente di reclutamento e la società con capitale straniero.
• Gli investimenti stranieri potranno essere orientati eccezionalmente allo sviluppo di attività per organizzazioni economiche di proprietà non statale con personalità giuridica con la partecipazione di società mercantili di capitale statale cubano. Sarà data priorità al settore cooperativo.
• Il deficit nella capacità edilizia del paese non può frenare lo sviluppo del processo di investimenti di capitali stranieri e pertanto si potranno valutare alternative necessarie ad evitarlo.
• Nessun diritto di esclusiva sul mercato cubano sarà assegnato al partner straniero, che, a parità di condizioni con terzi, potrà essere fornitore e cliente
• Non sarà trasferita nessuna proprietà o bene statale, salvo in casi eccezionali nei quali vengano destinati al fine di sviluppare il paese e non vi siano conseguenze negative per i fondamenti politici, sociali ed economici dello stato.
Per la loro importanza sono stati definiti principi politici specifici per i seguenti 11 settori:
1. Agricolo e Forestale
2. Industria alimentare
3. Dell’Energia e delle Miniere
4. Settore zuccheriero
5. Industrie siderurgica, chimica ed elettronica
6. Farmaceutica e Biotecnologia
7. Commercio all’ingrosso
8. Salute
9. Edilizia
10. Turismo
11. Trasporti
A partire dagli elementi segnalati delle politiche generali e settoriali menzionati, si sottolinea che le attività prioritarie per lo sviluppo di progetti con capitale straniero sono quelle che :
• Generano catene di produzione
• Trasferiscono tecnologia, comprese le tecniche gestionali
• Sviluppano infrastrutture industriali
• Generano energia, in particolare da fonti rinnovabili
• Sono destinate alla produzione agricola
• Sviluppano l’industria agroalimentare
• Si dirigono alla produzione di idrocarburi e miniere
• Valorizzano il turismo, compreso quello sanitario
Il nuovo quadro normativo proposto per gli investimenti esteri si compone di :
• La Legge sugli Investimenti Esteri
• Decreto che regola la legge
• Due accordi del Consiglio dei Ministri
• Due risoluzioni del Ministero del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri
• Una risoluzione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
• Due risoluzioni della Banca Centrale di Cuba.
Nel disegno di legge sono stabilite le garanzie, i settori di riferimento, le modalità, il regime di autorizzazione, le norme relative alla tutela ambientale e di uso delle risorse naturali, la risoluzione dei conflitti e i regimi speciali comprendenti quello bancario, l’esportazione e l’importazione, quello lavorativo, fiscale e assicurativo. Come nella legge 77, viene mantenuto il principio secondo il quale il governo autorizza caso per caso progetti che prevedono investimenti di imprese straniere.
È stato elaborato un progetto di Regolamento che dovrà essere emesso tramite Decreto, in cui viene facilitato il trattamento dei progetti che prevedono investimenti stranieri perché il regolamento include procedure per la presentazione, negoziazione, monitoraggio e controllo del progetto stesso. Esso stabilisce anche la composizione e le funzioni del Comitato per la Valutazione del Progetto con Investimenti Esteri, che coadiuva il governo nel prendere decisioni su questo tema.
In uno degli Accordi del Consiglio dei Ministri sarà pubblicata la Politica approvata e in un altro sarà delegata la facoltà di autorizzare alcuni contratti di associazione economica internazionale dai ministri del MINCEX e del MINTUR.
Le deliberazioni del MINCEX sono finalizzate a disciplinare il funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Progetti con Investimenti Esteri e a stabilire le basi metodologiche per la presentazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.
La risoluzione del MTSS regolamenterà il regime lavorativo degli investimenti esteri in settori quali la negoziazione del salario nei confronti della forza lavoro, gli elementi da considerare per la formazione dei salari pagati ai lavoratori.
In una delle risoluzioni del BCC viene regolata l’apertura di conti bancari per il deposito di somme in contanti destinate ai contributi degli inversori stranieri; mentre l’altra regola i trasferimenti all’estero dei beni delle persone straniere.
Le principali modifiche che sono state introdotte nel disegno di legge sugli investimenti esteri, in relazione con la legge n ° 77 sono :
• Il livello di compensazione standard regolato dalla legge 77/95 (società miste) come garanzia in caso di espropriazione di beni degli investitori stranieri, è adeguato alla disposizione costituzionale che prevede “indennizzo adeguato”.
• In relazione alle tre modalità di investimento estero stabilite nella legge 77/95 (joint venture, imprese interamente di proprietà straniera e contratti di International Economic Association ), è stata ampliata la portata dei contratti di associazione economica internazionale incorporando l’amministrazione produttiva e dei servizi, l’amministrazione alberghiera e i servizi professionali.
• è stato ridefinito il livello di approvazione dei progetti in corrispondenza con le loro caratteristiche.
In questo senso, si prevede che il Consiglio di Stato approverà quei progetti relazionati all’utilizzo delle risorse naturali non rinnovabili (fatta eccezione per i contratti a rischio); la gestione dei servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche o sfruttamento di beni di dominio pubblico.
Sono state approvate dal Consiglio dei ministri le imprese di capitale totalmente straniero; quando vi è un trasferimento di proprietà o altro diritto sui beni dello Stato ; attività legata al rischio di risorse non rinnovabili ; quando riguardano una società pubblica estera ; quando si affronta lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; e gli investimenti nei sistemi aziendali di sanità, l’istruzione e le forze armate.
Prevede inoltre che il Consiglio dei ministri possa delegare l’autorità di approvare e autorizzare i capi delle agenzie del governo centrale.
• Nel commercio estero, saranno concesse preferenze agli acquisti di prodotti nazionali in condizioni competitive.
• viene introdotto un capitolo che regola le azioni di controllo sulle modalità di investimenti esteri.
• Ampliato il capitolo sulla tutela ambientale, incorporando aspetti della tecnologia e dell’innovazione.
• Sul regime di risoluzione dei conflitti, sono state fatte precisazioni riguardanti, in particolare, l’intervento dei tribunali nazionali.
• è previsto il trattamento degli investimenti esteri, al momento della unificazione monetaria.
• è stata modificata la procedura per la valutazione e l’approvazione del progetto, rendendola più agile; e
• Si stabilisce che agli investimenti esteri si applica la legge fiscale n ° 113 del 2012, con gli aggiustamenti suggeriti nel regime speciale di tassazione previsto nel disegno di legge per le joint venture e per gli investitori nazionali e stranieri e facenti parte di contratti associazione economica internazionale. Ecco perché viene mantenuta l’applicazione del contributo alla sicurezza sociale, oltre ad essere soggetti ad altre imposte e ad altri obblighi di pagamento.
Tra i principali punti contenuti nel regime fiscale speciale vi sono:
• L’esenzione fiscale sugli utili per i primi 8 anni e in via eccezionale per un periodo più lungo. Più tardi sarà del 15% e sugli utili reinvestiti sarà dello 0 %. Questa tassa può essere aumentata del 50 % nei progetti in cui le risorse naturali vengono sfruttate.
• sono esenti da imposta per l’utilizzo della forza lavoro.
• Per quanto riguarda l’imposta Territoriale per lo Sviluppo Locale è stato analizzato il progetto presentato dal deputato Ariel Ovidio Álvarez Suárez del municipio di Media Luna ed è stato giudicato conveniente esprimere con maggior chiarezza l’obbligo che avranno le modalità di investimento straniero e pertanto si può riformulare il testo della stessa, come segue :
“Articolo 42. Saranno soggetti contribuenti della tassa territoriale per lo sviluppo locale le joint venture, gli inversori nazionali e stranieri parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente straniero”.
“Saranno esenti dalla tassa territoriale per lo sviluppo locale durante il periodo di ammortamento dell’investimento le joint venture, gli investitori nazionali e stranieri le parti nei contratti di associazione economica internazionale. ”
• viene mantenuta l’esenzione dal pagamento della tassa per i partner stranieri in joint venture o soggetti esteri in contratti per associazione economica internazionale.
• prevista l’esenzione dell’imposta sulle vendite o servizi durante il primo anno di attività, viene stabilita una riduzione del 50 % sulle vendite all’ingrosso e i servizi.
• esenzione dal pagamento dei dazi doganali durante il processo di investimento
• esenzione del 50 % sul pagamento delle tasse per l’ uso o lo sfruttamento delle risorse naturali e la conservazione dell’ambiente.
Dal momento che questa legge è destinata a disciplinare la partecipazione di capitale estero nella nostra economia, vorrei riferirmi alle principali garanzie fornite agli investitori. A tale riguardo, si precisa che:
• Godono di protezione e sicurezza completo e non possono essere espropriati se non per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, in conformità con la Costituzione, i trattati internazionali sottoscritti da Cuba e dalla legislazione vigente, con la dovuta compensazione per il loro valore commerciale stabilito di comune accordo.
• Lo Stato garantisce il libero trasferimento all’estero in moneta liberamente convertibile, senza il pagamento di tasse o altri oneri, dei dividendi o profitti dell’investitore straniero.
• Gli investitori stranieri possono vendere o trasferire i propri diritti allo Stato, alle parti nell’associazione o a terzi previa autorizzazione governativa.
• Gli investimenti esteri sono soggetti al regime fiscale speciale previsto dalla legge
• Lo stato cubano garantisce che i benefici accordati agli investitori stranieri e ai loro investimenti sono mantenuti per tutto il periodo.
• Le nuove norme si applicano agli investimenti esteri da stabilire nelle zone speciali di sviluppo, con gli adeguamenti che dispongano le norme speciali emesse e a condizione che non si oppongano al loro funzionamento. Fermo restando quanto sopra, il regime speciale concesso dalla legge si applicherà a tali investimenti, a condizione che siano più vantaggiosi.
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mercoledì 16 aprile 2014
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Tutto sommato mi sembra bene. Ora leggiamo attentamente la gazzetta ufficiale, e capiamo meglio. Benissimo l' agricoltura come primo punto. Diciamo che ci avevamo visto giusto.... Salutoni Olio
RispondiEliminaCome principio...ci hai visto giusto, bisogna poi vedere al di la della Gazzetta Ufficiale quali sono i "progetti" che vengono approvati dal momento che è discrezione accettarli o meno e non credo accettino investimenti limitati a parcelle relativamente piccole...si vedrà
RispondiEliminaVedremo, come sempre le incognite ci sono.
EliminaOlio & Aceto-
Fra poco ci vediamo, molto presto...